Art. 2.
(Modifica all'articolo 730 del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 730 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

          «1-bis. L'imputato, il condannato o il pubblico ministero possono richiedere, tramite il Ministero della giustizia, con le forme previste dal comma 1, il riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato».